Circolari
» 20.01.2009
LIBRO UNICO DEL LAVORO
1. SOGGETTI DA ISCRIVERE NEL L.U.L.
LAVORATORI SUBORDINATI: indicazione del proprio personale dipendente
LAVORATORI DISTACCATI E SOMMINISTRATI: si deve dare indicazione ANCHE dei lavoratori distaccati presso i propri stabilimenti a seguito di un regolare contratto di distacco e previa comunicazione all’Ufficio osservazione mercato del lavoro (Pronotel 2) da parte del soggetto distaccante, e del personale somministrato (Interinali). Queste ultime due tipologie di lavoratori si indicheranno sul L. U. L. nei periodi di paga relativi all’inizio e alla fine dell’impiego.
I signori Clienti dovranno quindi fornirci i dati necessari alla registrazione di questi soggetti: i dati anagrafici ( nome, cognome, codice fiscale), qualifica e livello di inquadramento, inizio e fine del rapporto contrattuale, nonché agenzia di somministrazione per quanto riguarda i somministrati.
COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE: tutte le forme di collaborazione coordinata e continuativa (lavoro a progetto, mini cococo, collaborazioni con amministratori e sindaci) e le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro vanno annotate sul libro unico. Sono da indicare nei periodi di paga in corso alla costituzione ed alla risoluzione del rapporto di lavoro e quando percepiscono compensi. Si dovrà inoltre dare indicazione nella sezione delle presenze di eventi che abbiano riflesso su istituti legali o prestazioni previdenziali (es. malattia, maternità), che dovranno dunque essere comunicate allo Studio.
Vengono esclusi dalle registrazioni i soggetti in regime di collaborazione o associazione in partecipazione che svolgono tali attività in forma professionale o imprenditoriale autonoma (devono essere registrati solo quando non emettono fattura per le attività professionali prestate).
TIROCINANTI E STAGISITI
Non sono da riportare sul libro unico, restano fermi gli obblighi documentali relativi agli obblighi di natura fiscale (continueremo a predisporre la sezione retributiva – ex cedolino paga anche per questi soggetti).
1. DATI DELLE PRESENZE
I dati relativi alla presenza vengono inviati allo Studio alla scadenza consueta. Qualora la data di rilevazione delle presenze sia antecedente alla fine del mese, si provvederà ad indicare per le giornate non ancora lavorate il dato presuntivo (lavoro ordinario, ferie già autorizzate, malattie precedentemente certificate). Sulla base di queste indicazioni verrà elaborata la parte retributiva del L.U.L..
Entro il 5 del mese successivo si dovrà provvedere a comunicare eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati presuntivi comunicati (prosecuzione della malattia, ferie autorizzate successivamente, etc.), in modo da consentire la stampa della presenza effettiva.
Le variazioni dovranno essere comunicate nella fase iniziale a mezzo fax o posta elettronica, dando indicazione solo del lavoratore interessato dalla variazione e segnalando chiaramente la variazione da apportare.
1. ASSENZE
Le assenze vanno specificate: non ci si può limitare a registrare la sola assenza o le ore parzialmente lavorate, ma si deve dare anche indicazione della casistica dell’assenza giornaliera (es. malattia, ferie) o oraria (allattamento, permesso)
2. RIMBORSI SPESE
Sul L.U.L. si deve dare indicazione dei rimborsi spese, anche se esenti fiscalmente e previdenzialmente. L’annotazione può essere assolta con l’indicazione dell’importo complessivo. Qualora si intenda continuare ad evadere l’operazione di rimborso spese fuori busta, provvederemo – previo accordo – a riportare il totale del rimborso spese con una voce figurativa, che non incida sul netto a pagare.
I rimborsi spese possono essere oggetto di elaborazione differita, ovvero possono essere indicati nel periodo di paga successivo a quello cui si riferiscono, ma non oltre.
(es. rimborso spese sostenute in occasione di trasferte nel mese di gennaio 2009, indicazione sulla sezione retributiva del L.U.L. riferita al periodo di paga di febbraio 2009).
I rimborsi spese anticipate dal dipendente con fatture intestate all’azienda, i fondi spese e i fondi cassa anticipativi non dovranno invece essere riportati.
3. RETRIBUZIONI IN NATURA
Vanno riportate sul L. U. L. le retribuzioni in natura (es. Ticket Restaurant, regali ai dipendenti, azioni del gruppo sottoscritte dai dipendenti, circoli ricreativi, asili, impianti sportivi, etc.) anche se fiscalmente e previdenzialmente esenti
Bolzano, gennaio 2009
I signori Clienti dovranno quindi fornirci i dati necessari alla registrazione di questi soggetti: i dati anagrafici ( nome, cognome, codice fiscale), qualifica e livello di inquadramento, inizio e fine del rapporto contrattuale, nonché agenzia di somministrazione per quanto riguarda i somministrati.
COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE: tutte le forme di collaborazione coordinata e continuativa (lavoro a progetto, mini cococo, collaborazioni con amministratori e sindaci) e le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro vanno annotate sul libro unico. Sono da indicare nei periodi di paga in corso alla costituzione ed alla risoluzione del rapporto di lavoro e quando percepiscono compensi. Si dovrà inoltre dare indicazione nella sezione delle presenze di eventi che abbiano riflesso su istituti legali o prestazioni previdenziali (es. malattia, maternità), che dovranno dunque essere comunicate allo Studio.
Vengono esclusi dalle registrazioni i soggetti in regime di collaborazione o associazione in partecipazione che svolgono tali attività in forma professionale o imprenditoriale autonoma (devono essere registrati solo quando non emettono fattura per le attività professionali prestate).
TIROCINANTI E STAGISITI
Non sono da riportare sul libro unico, restano fermi gli obblighi documentali relativi agli obblighi di natura fiscale (continueremo a predisporre la sezione retributiva – ex cedolino paga anche per questi soggetti).
1. DATI DELLE PRESENZE
I dati relativi alla presenza vengono inviati allo Studio alla scadenza consueta. Qualora la data di rilevazione delle presenze sia antecedente alla fine del mese, si provvederà ad indicare per le giornate non ancora lavorate il dato presuntivo (lavoro ordinario, ferie già autorizzate, malattie precedentemente certificate). Sulla base di queste indicazioni verrà elaborata la parte retributiva del L.U.L..
Entro il 5 del mese successivo si dovrà provvedere a comunicare eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati presuntivi comunicati (prosecuzione della malattia, ferie autorizzate successivamente, etc.), in modo da consentire la stampa della presenza effettiva.
Le variazioni dovranno essere comunicate nella fase iniziale a mezzo fax o posta elettronica, dando indicazione solo del lavoratore interessato dalla variazione e segnalando chiaramente la variazione da apportare.
1. ASSENZE
Le assenze vanno specificate: non ci si può limitare a registrare la sola assenza o le ore parzialmente lavorate, ma si deve dare anche indicazione della casistica dell’assenza giornaliera (es. malattia, ferie) o oraria (allattamento, permesso)
2. RIMBORSI SPESE
Sul L.U.L. si deve dare indicazione dei rimborsi spese, anche se esenti fiscalmente e previdenzialmente. L’annotazione può essere assolta con l’indicazione dell’importo complessivo. Qualora si intenda continuare ad evadere l’operazione di rimborso spese fuori busta, provvederemo – previo accordo – a riportare il totale del rimborso spese con una voce figurativa, che non incida sul netto a pagare.
I rimborsi spese possono essere oggetto di elaborazione differita, ovvero possono essere indicati nel periodo di paga successivo a quello cui si riferiscono, ma non oltre.
(es. rimborso spese sostenute in occasione di trasferte nel mese di gennaio 2009, indicazione sulla sezione retributiva del L.U.L. riferita al periodo di paga di febbraio 2009).
I rimborsi spese anticipate dal dipendente con fatture intestate all’azienda, i fondi spese e i fondi cassa anticipativi non dovranno invece essere riportati.
3. RETRIBUZIONI IN NATURA
Vanno riportate sul L. U. L. le retribuzioni in natura (es. Ticket Restaurant, regali ai dipendenti, azioni del gruppo sottoscritte dai dipendenti, circoli ricreativi, asili, impianti sportivi, etc.) anche se fiscalmente e previdenzialmente esenti
Bolzano, gennaio 2009