Circolari
» 18.07.2012
Riforma del mercato del lavoro entra in vigore con il 18/07/2012
Gentile cliente,
oggi, 18/07/2012, sono entrate in vigore alcune disposizioni della riforma del mercato del lavoro. Richiamiamo la Sua attenzione sulle novità più significative.
Contratti a tempo determinato
Con riferimento alla stipula del primo rapporto di lavoro a tempo determinato successiva al 18/07/2012:
Dopo la scadenza di un precedente rapporto a termine, prima della riassunzione, è necessario attendere un intervallo di 60 giorni (90 giorni in caso di contratti di durata superiore a 6 mesi).
Lavoro a chiamata
I nuovi contratti a chiamata stipulati dal 18/07/2012:
Lavoro occasionale accessorio (voucher)
L’importo complessivo dei compensi per ogni lavoratore non può essere superiore a 5.000 Euro nel corso dell’anno solare con riferimento alla totalità dei committenti.
Per committenti imprenditori commerciali o professionisti suddetto limite è ridotto a 2.000 Euro nel corso dell’anno solare.
Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale
Le dimissioni devono essere convalidate dalla Direzione territoriale del Lavoro o dal Centro per l’impiego o mediante apposizione di apposita dichiarazione da parte del lavoratore sulla ricevuta della comunicazione obbligatoria (Pronotel) .
Cordiali saluti
Con riferimento alla stipula del primo rapporto di lavoro a tempo determinato successiva al 18/07/2012:
- non è richiesta la causale;
- il contratto può avere una durata massima di 12 mesi non prorogabili;
- le prestazioni possono proseguire oltre il termine solamente per 30 giorni (50 giorni per contratti a termine di durata superiore a 6 mesi);
- a partire dal 1°gennaio 2013 è dovuto un contributo addizionale (ASPI) nella misura dell’1,4%;
Dopo la scadenza di un precedente rapporto a termine, prima della riassunzione, è necessario attendere un intervallo di 60 giorni (90 giorni in caso di contratti di durata superiore a 6 mesi).
Lavoro a chiamata
I nuovi contratti a chiamata stipulati dal 18/07/2012:
- possono essere conclusi, se ricorrono le ipotesi individuate dall’ elenco del R.D. 2657/1923 e/o
- con giovani sotto 24 anni di età (fino al raggiungimento del 25° anno di età) e con persone sopra i 55 anni di età;
- il datore di lavoro deve effettuare una comunicazione preventiva, prima dell’inizio della prestazione lavorativa ovvero prima di un ciclo di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, alla Direzione Territoriale del lavoro (Ufficio Tutela Sociale del Lavoro ) indicando la durata della prestazione.
Lavoro occasionale accessorio (voucher)
L’importo complessivo dei compensi per ogni lavoratore non può essere superiore a 5.000 Euro nel corso dell’anno solare con riferimento alla totalità dei committenti.
Per committenti imprenditori commerciali o professionisti suddetto limite è ridotto a 2.000 Euro nel corso dell’anno solare.
Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale
Le dimissioni devono essere convalidate dalla Direzione territoriale del Lavoro o dal Centro per l’impiego o mediante apposizione di apposita dichiarazione da parte del lavoratore sulla ricevuta della comunicazione obbligatoria (Pronotel) .
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti
Studio Kaspar