Circolari
» 12.10.2016
Voucher novità in vigore dal 08/10/2016
Con data 08/10/2016 è stato pubblicato il decreto che introduce nuovi obblighi di comunicazione collegati all’utilizzo dei voucher:
gli imprenditori non agricoli e i professionisti ricorrenti a prestazioni di lavoro accessorio devono effettuare un’ulteriore comunicazione, via e - mail o sms, all’Ispettorato nazionale del lavoro almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, indicando i seguenti dati:
- dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore,
- luogo di lavoro,
- il giorno e l’ora di inizio e fine della prestazione lavorativa.
Gli imprenditori agricoli devono comunicare via mail o sms all’Ispettorato nazionale del lavoro almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione i seguenti dati:
- dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore,
- luogo di lavoro
- la durata della prestazione lavorativa con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Il decreto pubblicato non contiene l’indicazione specifica del numero di telefono e della casella di posta elettronica da utilizzare per adempiere al nuovo obbligo di comunicazione, pertanto non è chiaro come debbano essere fatte le comunicazioni.
In attesa di chiarimenti da parte del Ministero, il sito della provincia di Bolzano, rende noto che la comunicazione debba essere fatta all’indirizzo: ispettorato-lavoro@provincia.bz.it.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti o informazioni
Cordiali saluti
- dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore,
- luogo di lavoro,
- il giorno e l’ora di inizio e fine della prestazione lavorativa.
Gli imprenditori agricoli devono comunicare via mail o sms all’Ispettorato nazionale del lavoro almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione i seguenti dati:
- dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore,
- luogo di lavoro
- la durata della prestazione lavorativa con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Il decreto pubblicato non contiene l’indicazione specifica del numero di telefono e della casella di posta elettronica da utilizzare per adempiere al nuovo obbligo di comunicazione, pertanto non è chiaro come debbano essere fatte le comunicazioni.
In attesa di chiarimenti da parte del Ministero, il sito della provincia di Bolzano, rende noto che la comunicazione debba essere fatta all’indirizzo: ispettorato-lavoro@provincia.bz.it.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti o informazioni
Cordiali saluti