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» 21.05.2020

Emergenza Coronavirus: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il "Decreto Rilancio" in vigore dal 19/05/2020

È stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. "Decreto Rilancio"), recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia".
In particolare, il decreto prevede numerose misure, tra le quali si segnalano:
  • la ripresa dei versamenti sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio, che possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
  • l’incremento dei periodi di trattamento di integrazione salariale (ordinaria, in deroga e assegno ordinario). In particolare i datori di lavoro possono presentare domanda con causale "emergenza COVID-19", per massimo 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per le sole aziende che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane ; è inoltre riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di massimo 4 settimane di trattamento, utilizzabili solo dal 1° settembre e fino al 31 ottobre 2020;
  • l’innalzamento a 30 giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020;
  • l’estensione anche per i mesi di maggio e giugno dei premessi di cui all’art. 33 l. 104/1992 per ulteriori complessive 12 giornate;
  • l’indennità mensile di 500 euro per i mesi di aprile e maggio 2020, riconosciuta ai lavoratori domestici che abbiano in essere, al 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, purché non conviventi con il datore di lavoro;
  • il diritto a svolgere fino alla cessazione dello stato di emergenza la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • l’indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020, riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti balneari e agli intermittenti;
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.
Studio Kaspar – STP Sas
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