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» 27.10.2015

Per i lavoratori itineranti gli spostamenti domicilio-clienti sono orario di lavoro

La Corte di Giustizia Europea ha ritenuto che costituisce orario di lavoro il tempo che i lavoratori itineranti impiegano per spostarsi dal loro domicilio al primo cliente indicato dal loro datore di lavoro e dall’ultimo cliente indicato dal loro datore di lavoro al loro domicilio.
La prestazione dei lavoratori trasfertisti, o itineranti, si caratterizza per il fatto che non è circoscritta in un luogo di lavoro abituale, ma si svolge in un’area territoriale, definita contrattualmente, in base alle necessità produttive e organizzative del datore di lavoro.

Il lavoratore itinerante esercita le sue funzioni anche durante lo spostamento verso un cliente o in provenienza da questo. Gli spostamenti sono intrinseci alla qualità di lavoratore che non ha un luogo di lavoro fisso o abituale e il luogo di lavoro non può essere ridotto ai luoghi di intervento fisico di tale lavoratore presso i clienti del datore di lavoro.
 
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