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» 17.10.2019
Riepilogo permessi di soggiorno che permettono di lavorare in Italia
Questi permessi di soggiorno che consentono l’attività lavorativa:
• per lavoro subordinato
• per lavoro stagionale
• per lavoro autonomo
• per attesa occupazione
• per motivi di studio e formazione
• per tirocini formativi
• per motivi familiari
• “CE per soggiornanti di lungo periodo” (ex carta di soggiorno)
• per asilo politico
• per motivi di protezione sussidiaria
• per titolari di “Carta Blu” UE
• per residenza elettiva
Questi permessi di soggiorno che non consentono l’attività lavorativa:
• per motivi religiosi
• per richiesta asilo e Dublino (nei 60 giorni successivi alla formalizzazione dell’istanza di protezione internazionale)
• minore età
• per cure mediche
• per residenza elettiva (con visto dall’estero)
• per attività sportiva
• per attesa cittadinanza
• per giustizia (art. 11 comma 1, lett. C-bis d.p.r. 394/99 e succ. Mod. E integrazioni)
• per tirocinio formativo (art. 27, comma 1 lett. F, T.U. immigrazione)
Inoltre, non consente lo svolgimento di attività lavorativa la “dichiarazione di presenza“, rilasciata nei casi di soggiorno di breve durata per visita, affari, turismo, studio, ecc.
Ricordiamo, infine, che il datore di lavoro deve prendere nota della scadenza del permesso di soggiorno (laddove presente) e di sollecitare il lavoratore al suo rinnovo, arrivando, come extrema ratio, alla sospensione del lavoratore qualora quest’ultimo non provveda a inoltrare la richiesta di rinnovo alla Questura.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Studio Kaspar
• per lavoro stagionale
• per lavoro autonomo
• per attesa occupazione
• per motivi di studio e formazione
• per tirocini formativi
• per motivi familiari
• “CE per soggiornanti di lungo periodo” (ex carta di soggiorno)
• per asilo politico
• per motivi di protezione sussidiaria
• per titolari di “Carta Blu” UE
• per residenza elettiva
Questi permessi di soggiorno che non consentono l’attività lavorativa:
• per motivi religiosi
• per richiesta asilo e Dublino (nei 60 giorni successivi alla formalizzazione dell’istanza di protezione internazionale)
• minore età
• per cure mediche
• per residenza elettiva (con visto dall’estero)
• per attività sportiva
• per attesa cittadinanza
• per giustizia (art. 11 comma 1, lett. C-bis d.p.r. 394/99 e succ. Mod. E integrazioni)
• per tirocinio formativo (art. 27, comma 1 lett. F, T.U. immigrazione)
Inoltre, non consente lo svolgimento di attività lavorativa la “dichiarazione di presenza“, rilasciata nei casi di soggiorno di breve durata per visita, affari, turismo, studio, ecc.
Ricordiamo, infine, che il datore di lavoro deve prendere nota della scadenza del permesso di soggiorno (laddove presente) e di sollecitare il lavoratore al suo rinnovo, arrivando, come extrema ratio, alla sospensione del lavoratore qualora quest’ultimo non provveda a inoltrare la richiesta di rinnovo alla Questura.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Studio Kaspar
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